TITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Costituzione e scopi
1. La Federazione Italiana Futsal di seguito denominata FIF, fondata
a Milano, ha lo scopo di promuovere, organizzare e disciplinare
lo sport del Futsal in tutte le sue forme e manifestazioni. Essa
non persegue fini di lucro, ha natura di associazione con personalità
giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del Decreto
Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ed è disciplinata dal
codice civile e dalla legislazione vigente in materia.
2. La FIF intende essere riconosciuta, ai fini sportivi, dal CONI
e dal CIO. Alla FIF è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa
e di gestione sotto la vigilanza del CONI stesso. Il suo ordinamento
interno è disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti
federali.
3. L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato
al principio democratico e di partecipazione alla attività
sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e
di pari opportunità, in conformità alle deliberazioni
ed agli indirizzi degli organi sportivi nazionali ed internazionali.
4. La FIF aderisce alle Federazioni internazionali (Mondiale ed
Europea), delle quali riconosce, accetta ed applica i regolamenti.
La FIF, quale rappresentante esclusiva dell'attività sportiva
di Futsal in Italia, non può delegare ad altri organismi
le attività sportive che fanno capo alle federazioni sportive
internazionali.
5. La FIF è organizzazione apolitica e aconfessionale.
6. Essa è costituita dalle società e dalle associazioni
sportive che, senza scopo di lucro, svolgono lo sport del Futsal
nelle forme e con le modalità previste dai regolamenti
federali. Le società e le associazioni sportive, fatti
salvi i casi previsti dall'ordinamento, sono rette da statuti
e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari
opportunità. La FIF inquadra le società, le associazioni
sportive e le persone fisiche che svolgono le attività
dalla stessa organizzate.
7. Gli scopi istituzionali della FIF sono:
a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina
nel territorio nazionale dello sport del Futsal, in tutte le sue
forme e manifestazioni, ivi compreso il Futsal da spiaggia ;
b) lo sviluppo dell’attività agonistica finalizzata
all'attività internazionale ed alla partecipazione ai Campionati
del Mondo e dei Campionati d'Europa, per selezioni nazionali e
di club, sia femminili che maschili, nell'ambito delle direttive
impartite dalle autorità internazionali;
c) attuare i principi stabiliti dal CONI per la lotta dello sport
contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia
ed ogni forma di violenza;
d) attuare i principi stabiliti dal CONI per prevenire e reprimere
l'uso di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni
fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
8. La FIF svolge la propria attività a livello dilettantistico
nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica. Su proposta
del Consiglio Federale, e previa approvazione dell'Assemblea Nazionale,
può essere consentito e riconosciuto l'esercizio di attività
professionistiche, stabilendone i criteri di distinzione rispetto
a quelle dilettantistiche, secondo le norme di legge ed olimpiche
in vigore, nonché provvedendo all'inserimento nei regolamenti
federali delle norme di attuazione del settore professionistico,
eventualmente necessarie.
Articolo 2 - Fini istituzionali
1. La FIF presiede all'organizzazione delle attività sportive
sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture
territoriali.
2. La FIF attua i principi fondamentali del CONI per la disciplina
delle attività sportive e per la tutela della salute degli
atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento
delle gare e dei campionati.
3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la FIF
potrà:
a) compiere tutte le azioni finanziarie, immobiliari e mobiliari
che saranno ritenute necessarie o utili;
b) assumere direttamente interessenze* o partecipazioni in Società
o Consorzi aventi come scopo la promozione dello sport, l'organizzazione
di eventi sportivi, la realizzazione e gestione di impianti sportivi,
tenuto conto che, ove trattasi di società per azioni o
comunque di società di capitali, gli utili devono essere
totalmente reinvestiti nell'attività sportiva;
c) cedere diritti televisivi, diritti di immagine, spazi pubblicitari,
e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione
del Futsal e della pratica sportiva;
d) promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica,
di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni
varie;
e) promuovere, realizzare e gestire corsi di formazione professionale;
f) incentivare la costruzione e la gestione di impianti sportivi
riservati alla pratica del Futsal.
Articolo 3 - Patrimonio, entrate e gestione finanziaria
1. Il patrimonio della FIF è costituito da:
a) fondi di riserva;
b) beni d'uso, attrezzature, investimenti ed immobili;
c) donazioni, lasciti e comunque beni provenienti da atti di liberalità,
per la cui accettazione è richiesta esplicita delibera
da parte del Consiglio Federale;
2. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo
futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano
alla FIF senza specifica destinazione.
3. La FIF provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali
con le entrate ed i proventi derivanti:
a) da contributi finanziari stabiliti dal CONI, dalla Comunità
Europea e da qualsiasi ente Nazionale;
b) affiliazioni, tesseramenti, tasse gara ed altre entrate connesse
con le iniziative federali;
c) da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti ed altri
contributi;
d) dalla gestione di beni rientranti nella disponibilità
Federale nonché dalla erogazione o gestione di servizi;
e) da qualsiasi altra iniziativa connessa all'attività
istituzionale.
5. La FIF è proprietaria dei beni immobili e mobili registrati
ad essa appartenenti.
6. I bilanci devono essere inviati, nei termini prescritti, per
l'approvazione agli organi sportivi competenti.
7. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide
con l'anno solare.
8. La gestione amministrativa e finanziaria della FIF è
di competenza del Consiglio Federale ed è disciplinata
da apposito regolamento e, comunque, tutte le entrate e le uscite
devono rientrare nel relativo bilancio della FIF stessa.
Articolo 4 - Durata e sede
1. La durata della FIF è illimitata e la sua sede è
in via Cola di Rienzo 6 a Milano.
TITOLO II - I SOGGETTI
CAPO I - AFFILIATI
Articolo 5 - Affiliazione
1. Sono affiliati alla FIF le società e le associazioni
sportive che intendano praticare, sotto qualunque forma sociale,
attività sportiva di Futsal, le cui domande di affiliazione
siano state accolte dal Consiglio Federale.
2. Le società e le associazioni sportive di cui al precedente
comma e che di seguito sono indicate come "affiliati",devono
essere rette da uno Statuto, approvato dall'organo societario
o associativo competente nel rispetto dei principi di cui all'art.1
del presente Statuto. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte
le eventuali modifiche allo statuto.
3. Qualora si dovesse scegliere la forma della Società
per azioni o della Società a responsabilità limitata,
lo statuto e l'atto costitutivo delle stesse devono prevedere
espressamente, a pena di mancanza di ricezione delle domande di
affiliazione, l'assenza del fine di lucro ed il re-investimento
degli eventuali utili per il perseguimento esclusivo dell'attività
sportiva.
Articolo 6 - Doveri degli affiliati
1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai
propri iscritti, tesserati FIF, lo statuto ed i regolamenti della
FIF, nonché le statuizioni e decisioni dei suoi organi
adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere
agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni
federali.
2. Gli affiliati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono
esercitare con lealtà la loro attività, osservando
i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché
salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale
dello sport.
3. Gli affiliati devono esercitare la loro attività nel
rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto
livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti
una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
4. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FIF
gli atleti selezionati a far parte delle rappresentative nazionali
italiane.
Articolo 7 - Diritti degli affiliati
1. Gli affiliati hanno diritto:
a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e
regolamentari;
b) di partecipare all'attività ufficiale in base ai regolamenti
specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività
di carattere internazionale;
c) di organizzare manifestazioni sportive di Futsal secondo le
norme emanate dagli organi federali competenti;
d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte
dalla FIF.
Articolo 8 - Rinnovo dell'affiliazione
1. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione
nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti federali.
Articolo 9 - Cessazione dell'affiliazione
1. Gli affiliati cessano di appartenere alla FIF nei seguenti
casi:
a) per recesso;
b) per estinzione;
c) per mancato svolgimento di attività sportiva secondo
le norme dei regolamenti federali;
d) per radiazione;
e) per mancato rinnovo dell’affiliazione annuale entro i
termini previsti dai regolamenti federali;
f) per revoca dell'affiliazione, nei soli casi di perdita dei
requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
g) per inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali
di cui all'articolo 6.
2. Avverso i provvedimenti di diniego e di revoca dell'affiliazione,
è ammesso, ai sensi dell'art.7, lettera n), dello Statuto
CONI, il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.(solo nel caso
di riconoscimento da parte del CONI).
3. Nei casi di cessazione, gli affiliati provvederanno al pagamento
di quanto ancora dovuto alla FIF.
4. All'adempimento di quanto previsto al precedente comma 3, sono
personalmente e solidalmente tenuti tutti i componenti dei consigli
direttivi in carica nel periodo di tempo tra l'insorgere del debito
e la cessazione dell'affiliazione.
Se le obbligazioni di cui ai punti precedenti non vengono adempiute,
i componenti dell'ultimo Consiglio direttivo non possono ricoprire
alcuna carica societaria. In questo caso, il Consiglio Federale
respinge o revoca l'affiliazione della società interessata.
5. La cessazione di appartenenza alla FIF comporta la perdita
di ogni diritto nei confronti di questa.
CAPO II - TESSERATI
Articolo 10 - I tesserati
1. I tesserati della Federazione sono:
a) gli atleti degli affiliati;
b) i dirigenti federali;
c) i dirigenti degli affiliati;
d) gli ufficiali di gara;
e) i tecnici sportivi iscritti nei quadri tecnici della FIF.;
f) i medici ed i massaggiatori federali e degli affiliati;
g) i membri d'onore a vita.
2. Le persone predette entrano a far parte della FIF all'atto
del tesseramento, da effettuare con le modalità e nei termini
stabiliti dai regolamenti federali attuativi delle norme statutarie.
3. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti, tecnici, massaggiatori
e medici sociali è valido soltanto dopo l'accettazione
della domanda di affiliazione della società di appartenenza,
secondo le procedure previste dai regolamenti federali.
4. Il tesseramento dei dirigenti federali consegue all'atto della
nomina o dell'elezione; il tesseramento delle persone di cui alle
lettere d), e), f) consegue all'atto dell'inquadramento nelle
rispettive qualifiche federali; il tesseramento delle persone
di cui alla lettera g) consegue al momento della proclamazione
da parte dell'Assemblea Nazionale.
5. La durata del vincolo tra atleta ed affiliato non può
essere a tempo indeterminato, né superiore ad un quadriennio
olimpico.
Articolo 11 - Doveri dei tesserati
1. I tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono
esercitare con lealtà sportiva la loro attività,
osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
2. I tesserati hanno il dovere di attenersi al rispetto delle
disposizioni previste dall'art. 6 del presente Statuto.
3. Devono praticare lo sport del Futsal in conformità alle
norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI, della FIF; devono altresì
rispettare le norme e gli indirizzi delle Federazioni Internazionali,
purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del
CIO e del CONI.
4. Ciascun tesserato è inoltre tenuto, se selezionato per
le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e
a mettersi a disposizione della FIF, nonché ad onorare
il ruolo rappresentativo a lui conferito.
Articolo 12 - Diritti dei tesserati
1. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività
federale attraverso i rispettivi affiliati.
2. I tesserati hanno, altresì, diritto di concorrere, se
in possesso dei previsti requisiti, alle cariche elettive federali.
Articolo 13 - Tesseramento: durata e cessazione
1. Le procedure per il tesseramento sono disciplinate dai regolamenti
federali.
2. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo cui si
riferisce; le modalità per il rinnovo sono disposte dai
regolamenti federali.
3. Il tesseramento cessa:
a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita
della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai
competenti organi federali di giustizia;
c) nei casi previsti dall'art. 9 del presente statuto.
Articolo 14 - Sanzioni
1. Le violazioni delle norme dello statuto e dei regolamenti della
FIF. comportano, a carico degli affiliati e tesserati, le sanzioni
di natura disciplinare sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni
federali.
2. Agli affiliati e tesserati possono essere irrogate anche sanzioni
di natura pecuniaria.
3. Il Regolamento Disciplina assicura il diritto di difesa e prevede
i mezzi di impugnativa delle eventuali sanzioni.
TITOLO III - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE
Articolo 15 - Organi della FIF
1. Gli Organi Federali sono:
A. Organi Centrali
1) l'Assemblea Nazionale
2) il Presidente Federale
3) il Consiglio Federale
4) il Consiglio di Presidenza
5) il Collegio dei Revisori dei conti
B. Organi Territoriali
1) i Comitati Regionali
2) le Delegazioni Regionali
3) le Delegazioni Provinciali
C. Organi di Giustizia
1) la Corte d'Appello Federale
2) la Commissione Disciplinare Ricorsi
3) il Giudice Sportivo Nazionale
4) il Giudice Sportivo Regionale
5) il Procuratore Federale
2. Altri organismi sono:
1) la Segreteria Generale
2) la Commissione tesseramento
3) le Commissioni disciplinate dai regolamenti federali
CAPO II - ORGANI FEDERALI
SEZIONE 1 - ORGANI CENTRALI
Articolo 16 - L'Assemblea Nazionale
1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della FIF:
ad essa spettano poteri deliberativi.
È indetta dal Consiglio Federale ed è convocata
dal Presidente della Federazione.
L'Assemblea Nazionale è composta:
a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o da loro
delegati;
b) dai delegati degli atleti, eletti su base regionale, come specificato
all'articolo 22 del presente statuto;
c) dai delegati dei tecnici sportivi, eletti su base regionale,
come specificato all'articolo 22 del presente statuto.
2. La partecipazione con diritto a voto è riconosciuta
agli affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di svolgimento
dell'Assemblea e che in tale periodo abbiano svolto attività
agonistica, promozionale e/o amatoriale.
E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a coloro i quali
siano stati inflitti provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione
ed alle Società che non siano in regola con il versamento
delle quote associative di affiliazione.
3. Possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti degli affiliati
aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o, in
caso di impedimento dei medesimi, ai dirigenti che li sostituiscono,
in numero di:
a) 2 oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare
fino a 1000 società votanti;
b) 3 oltre la propria, fino a 1500 società votanti;
c) 4 oltre la propria, fino a 2000 società votanti;
d) 5 oltre la propria, se il numero delle società con diritto
a voto è superiore a 2000.
4. In caso di impedimento da parte del delegato dell'atleta o
da parte del delegato del tecnico intervengono con diritto a voto
i primi dei non eletti di ciascuna categoria.
5. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale,
i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i membri degli
Organi di giustizia, gli arbitri effettivi non possono rappresentare
in Assemblea nessun affiliato né direttamente né
per delega.
6. L'Assemblea Nazionale è ordinaria, ordinaria elettiva,
straordinaria.
7. L'Assemblea Nazionale ordinaria deve essere convocata una volta
l'anno, entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione
del Bilancio consuntivo.
8. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva per il rinnovo delle
cariche federali deve essere convocata entro il 15 marzo dell'anno
successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi.
9. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere indetta sia
nell'ipotesi prevista dall'art. 18, punto 2, lettera a), sia,
tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25,
nei casi elencati al punto 2, lettere b) e c), dello stesso articolo
18, nonché a seguito di motivata richiesta presentata e
sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi
diritto a voto, i quali rappresentino non meno di 1/3 del totale
nazionale dei voti, ovvero su richiesta della metà più
uno dei componenti il Consiglio Federale.
10. La convocazione dell'Assemblea spetta all'organo di volta
in volta espressamente indicato nel presente statuto, a seconda
delle varie fattispecie nello stesso specificate.
Articolo 17 - Convocazione e validità delle assemblee
1. Le assemblee nazionali sono convocate dal Presidente della
Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante
avviso di convocazione con lettera raccomandata spedita agli aventi
diritto a voto di cui all'art.16 del presente statuto, almeno
30 giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione
deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente statuto,
di convocazione di assemblee straordinarie indette per procedere
alla rinnovazione totale di organi federali, o parziale per reintegrare
gli stessi a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza
dell'intero organo o soltanto quella di uno o più membri,
il termine di 30 giorni, di cui al precedente comma, può
essere ridotto fino a 15 giorni.
3. Le assemblee nazionali in prima convocazione sono valide con
la presenza di almeno 3/5 degli aventi diritto a voto ai fini
assembleari; in seconda convocazione, indetta con un intervallo
di almeno un'ora e di non oltre un giorno, senza prescrizione
di un numero minimo di aventi diritto a voto, salvo le deroghe
espressamente previste dal presente statuto.
4. Nei casi di assemblea ordinaria e straordinaria elettiva è
richiesta, in seconda convocazione, la presenza della metà
più uno degli aventi diritto a voto.
5. Per l'Assemblea Nazionale funge da commissione verifica dei
poteri la Commissione Disciplinare Ricorsi integrata con altri
componenti di organi di giustizia della FIF; la presidenza è
affidata al Presidente della C.D.R. o, in sua assenza, al componente
più anziano di età.
6. I componenti della commissione verifica poteri e gli scrutatori
non possono essere designati tra i candidati alle cariche federali.
Articolo 18 - Attribuzioni delle assemblee nazionali
1. Le attribuzioni delle assemblee nazionali ordinarie sono:
a) procedere alla approvazione del conto consuntivo, comprensivo
della relazione sulla gestione predisposta dal Presidente ed approvata
dal Consiglio Federale, e di quella del Collegio dei Revisori
dei conti;
b) eleggere con votazioni separate e successive:
- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio Federale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel numero
di sua spettanza;
c) deliberare per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale,
la nomina a membro d'onore a vita di coloro che abbiano acquisito
meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione
del Futsal;
d) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Le attribuzioni delle assemblee nazionali straordinarie sono:
a) eleggere, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi
previste nel presente statuto, di vacanze verificatesi prima della
fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione,
l'intero Consiglio Federale decaduto ovvero singoli membri di
esso o del Collegio dei Revisori dei conti, venuti a mancare per
qualsiasi motivo;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto federale
da sottoporre, per il previsto esame di conformità, (alla
Giunta Nazionale del CONI);
c) deliberare in ordine allo scioglimento della FIF;
d) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Nazionale straordinaria, nel rispetto delle modalità
e procedure richieste dal presente statuto per la sua validità,
può essere convocata anche in concomitanza con una Assemblea
Nazionale ordinaria.
Articolo 19 - Metodo di assegnazione dei voti alle componenti:
affiliati, atleti e tecnici
1. In ciascuna Regione, sulla base dei criteri indicati all'articolo
21, viene calcolato il numero dei voti spettanti alla componente
affiliati.
2. Sulla base del valore complessivo dei voti, così come
accertato, viene determinato il numero dei voti spettanti rispettivamente
alla componente atleti ed alla componente tecnici, in modo tale
che sia rispettata la seguente proporzione, con procedure di arrotondamento
dei valori decimali eventualmente risultanti, in modo tale che
sia comunque attribuita alle componenti atleti e tecnici una quota
non inferiore al 30% totale dei voti da attribuire:
- componente affiliati: 70% dei voti complessivi
- componente atleti: 20% dei voti complessivi
- componente tecnici: 10% dei voti complessivi
Articolo 20 - Elezione dei delegati delle componenti atleti e
tecnici
1. All'inizio di ciascun quadriennio olimpico il Presidente Federale,
su mandato del Consiglio Federale, convoca in ogni Comitato Regionale
un seggio elettorale riservato alle componenti atleti e tecnici.
La votazione dovrà avere luogo almeno 45 giorni prima della
data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva.
2. Gli atleti tesserati per società che hanno sede nella
Regione ed i tecnici che hanno la residenza nella Regione, in
possesso dei requisiti prescritti, possono, entro il quinto giorno
precedente la data in cui è convocato il seggio elettorale,
depositare
la propria candidatura per l'elezione a delegati della rispettiva
componente, con le modalità precisate nei regolamenti federali
attuativi delle norme statutarie.
3. Gli atleti tesserati per società che hanno sede nella
Regione ed i tecnici che hanno la residenza nella Regione, in
possesso dei requisiti prescritti, ciascuno con voto singolo e
per la rispettiva componente, assegnano la propria preferenza
esclusivamente ad uno dei candidati compresi nell'apposito albo,
che deve essere affisso nel locale del seggio elettorale.
4. Al termine dello scrutinio viene ufficializzato l'elenco dei
voti ottenuti da ciascun delegato, rispettivamente per le componenti
atleti e tecnici.
Articolo 21 - Partecipazione degli affiliati alle assemblee nazionali
e attribuzione dei voti
1. Alle assemblee nazionali partecipano con diritto a voto le
componenti di cui all'art.16 del presente statuto.
2. Partecipano, inoltre, senza diritto a voto, gli altri affiliati,
il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale,
i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i componenti
degli Organi di giustizia, i componenti le commissioni nazionali,
i consiglieri ed i presidenti dei comitati regionali e provinciali,
nonché coloro che il Consiglio Federale o il Presidente
ritengano opportuno invitare.
3. Ogni affiliato ha diritto ad un voto secondo quanto stabilito
dall'articolo 16 ed ha inoltre diritto, sempre che nei 12 mesi
precedenti l'Assemblea Nazionale abbia regolarmente partecipato
all'attività federale senza rinunciarvi neppure in parte,
ai sotto-notati voti aggiuntivi per merito sportivo calcolati
sui risultati conseguiti nell'annata sportiva precedente l'assemblea.
- Vincitore di coppa internazionale: 25 voti
- Qualificazione ad una finale di coppa internazionale (secondo
posto): 20 voti
- Qualificazione ad una semifinale di coppa internazionale: 15
voti
- Campione d'Italia di serie A maschile/femminile: 5 voti
- 2° classificato in serie A maschile/femminile: 3 voti
- 3° classificato in serie A maschile/femminile: 2 voti
- 4° classificato in serie A maschile/femminile: 1 voto
- Promozione in serie superiore maschile/femminile: 1 voto
- Vincitore di Coppa Italia maschile/femminile: 2 voti
- Campione d'Italia di categoria maschile/femminile: 1 voto
- Vincitore di altro campionato o trofeo indetto dalla FIF: 1
voto.
4. L'attività agonistica a livello provinciale non può
dar luogo ad assegnazione di voti plurimi.
5. E' fatto divieto della reiterazione dei voti. Nei campionati
articolati in più gironi, qualora la società partecipi
agli stessi con più squadre, verranno attribuiti voti tenendo
conto dei risultati conseguiti da una sola squadra.
Articolo 22 - Partecipazione dei delegati delle componenti atleti
e tecnici alle assemblee nazionali e attribuzione dei voti
1. In occasione dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva che
si svolge all'inizio del quadriennio olimpico viene definito,
per ciascuna regione, il numero di delegati delle componenti atleti
e tecnici, calcolato in modo tale che:
a) il numero degli affiliati aventi diritto a voto, considerati
ciascuno come una unità, rappresenti il 70% delle unità
totali;
b) il numero dei delegati della componente atleti rappresenti
il 20% delle unità totali;
c) il numero dei delegati della componente tecnici rappresenti
il 10% delle unità totali.
Qualora nello sviluppo di tale calcolo risultino valori decimali,
questi verranno approssimati per eccesso o per difetto a seconda
che tale valore sia superiore oppure pari o inferiore a 0,5.
2. A ciascun delegato delle rispettive componenti, secondo l'ordine
in cui gli stessi hanno ottenuto le preferenze a seguito della
votazione di cui all'articolo 20 del presente statuto, viene attribuito
un numero di voti elettorali pari al quoziente tra il numero dei
voti assegnati alla componente, ai sensi dell'articolo 19 del
presente statuto, ed il numero dei delegati di cui al precedente
comma 1, lettera b) e c).
3. Tale valore, se decimale, viene approssimato per difetto ed
il residuo numero di voti disponibili viene attribuito in aggiunta
a quelli già assegnati, seguendo lo stesso ordine di cui
al precedente comma 2.
4. Ove il numero di delegati eletti per la rispettiva componente
risulti inferiore a quello determinato ai sensi del precedente
comma 1, agli stessi verrà assegnata una quota parte di
voti rapportata alla percentuale che gli stessi rappresentano
rispetto al valore inizialmente determinato.
5. I delegati eletti nella prima assemblea del quadriennio olimpico
sono riconfermati anche per le successive assemblee, ordinarie,
ordinarie elettive e straordinarie, che vengono convocate sempre
nell'arco dello stesso quadriennio. Tuttavia, qualora alla data
di convocazione di una successiva assemblea nazionale uno o più
delegati della componente atleti risultino non più tesserati
per società con sede nella regione ovvero uno o più
delegati della componente tecnici risultino non più residenti
nella regione, agli stessi non potranno essere assegnati voti.
6. Nel caso indicato al precedente punto 5, come pure nel caso
di aumento del numero dei delegati, di cui al precedente punto
1, lettera b) e c), a seguito di aumento del numero degli affiliati,
si darà luogo alla convocazione di un seggio elettorale
suppletivo nella regione per l'elezione del numero di delegati
ulteriormente necessari.
7. Nel caso in cui si determini invece una diminuzione dei delegati,
di cui al precedente punto 1, lettera b) e c), a seguito di diminuzione
del numero degli affiliati, la ripartizione dei voti da attribuire
verrà effettuata, con i criteri di cui ai precedenti punti
2 e 3, in base al nuovo numero di delegati che sarà stato
determinato.
Articolo 23 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea
Nazionale
1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera
validamente con la maggioranza dei voti espressi, con esclusione
degli astenuti e degli assenti, salvo che per le ipotesi di modifica
dello Statuto e di proposta di scioglimento della FIF.
2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente
dell'Assemblea, per alzata di mano con la relativa controprova;
per appello nominale
o a scheda segreta, se richiesto da affiliati e/o delegati degli
atleti e/o delegati dei tecnici, i quali dispongano di almeno
il 51% dei voti accreditati dalla commissione verifica poteri.
3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda
segreta, fatta eccezione per l'ufficio di presidenza dell'Assemblea
che può essere eletto anche per acclamazione. I componenti
dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea, ed in particolare gli
scrutatori, non possono essere fra i candidati alle cariche federali.
Articolo 24 - Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche,
devono essere presentate al Consiglio Federale da affiliati e
delegati degli atleti e/o delegati dei tecnici i quali dispongano
di almeno la metà più uno dei voti calcolati al
termine del precedente anno sportivo.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della
richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria,
che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa,
l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare
le modifiche allo statuto che ritenga opportuno di proporre.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria
sia di propria iniziativa che su richiesta degli aventi titolo,
deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte
di modifica dello statuto.
5. L'Assemblea Nazionale straordinaria in prima convocazione è
valida con la presenza di almeno i 3/5 degli aventi diritto a
voto ai fini assembleari; in seconda convocazione è validamente
costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.
6. Le proposte di modifica allo statuto vengono deliberate con
la maggioranza favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti.
7. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo
all'approvazione da parte dei competenti Organi.
Articolo 25 - Proposta di scioglimento della FIF
1. La proposta di scioglimento della FIF può essere presentata
soltanto all'Assemblea Nazionale straordinaria appositamente convocata
su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto a voto e che,
in tale ipotesi, disporranno di un solo voto, non delegabile.
2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli
aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FIF
e per la devoluzione del patrimonio è necessario il voto
favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto.
Articolo 26 - Il Presidente Federale
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale a maggioranza
di voti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente Federale rappresenta la Federazione nella sua
unità e ne ha la rappresentanza legale.
3. Il Presidente rappresenta la FIF nei confronti del CONI, delle
federazioni Internazionali e di ogni altro organismo nazionale
ed internazionale.
4. Controlla l'operato di tutti gli organi con esclusione di quelli
di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti; firma gli
atti federali e può delegarne la firma; convoca e presiede
il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza previa formulazione
dell'ordine del giorno. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni
adottate.
5. Il Presidente Federale adotta, sotto la sua responsabilità,
i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti
alle attribuzioni riconosciute dal presente statuto alla FIF e
non specificamente devoluti ad altri organi.
6. Per particolari ed urgenti motivi può adottare e rendere
immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio
Federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio
Federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta
l'immediata decadenza degli stessi.
7. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti
dal presente statuto.
8. Il Presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.
9. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente,
le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario.
10. In caso di assenza o di impedimento definitivo, il Vicepresidente
che ha assunto la reggenza provvisoria della FIF è tenuto
a convocare, entro 60 giorni, l'Assemblea straordinaria per il
rinnovo delle cariche; essa deve effettivamente avere luogo nei
30 giorni successivi.
11. Il Presidente può attribuire deleghe ai consiglieri
federali per la trattazione di singole materie, purché
non concernenti materie di competenza esclusiva del Consiglio
Federale.
12. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia
purché risulti scontata almeno la metà della sanzione
irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere
concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del
provvedimento definitivo.
Articolo 27 - Il Consiglio Federale
1. Il Consiglio Federale è composto:
- dal Presidente Federale
- da tredici consiglieri federali, di cui:
a) nove membri in rappresentanza della componente affiliati
b) tre membri in rappresentanza della componente atleti, di cui
almeno uno riservato ad una atleta. Nel caso nessuna atleta presenti
la propria candidatura, il posto viene assegnato ad un atleta
c) un membro in rappresentanza della componente tecnici sportivi
2. I componenti del Consiglio Federale sono eletti:
a) il Presidente della FIF dall'Assemblea;
b) i membri di cui al comma 1. lettera a), dai Presidenti degli
affiliati;
c) i membri di cui al comma 1. lettera b), dai delegati della
componente atleti di cui all'articolo 22 del presente statuto;
d) i membri di cui al comma 1. lettera c), dai delegati della
componente tecnici di cui all'articolo 22 del presente statuto.
3. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Federale elegge
fra i consiglieri, con votazioni separate, a scrutinio segreto
e a maggioranza di voti, un Vice Presidente Vicario ed un Vice
Presidente.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale funge da segretario il
Segretario Generale della FIF o suo delegato.
5. In caso di assenza del Vicepresidente Vicario le sue funzioni
sono assunte dall'altro Vicepresidente.
6. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata,
il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio
olimpico.
Articolo 28 - Convocazione del Consiglio Federale e validità
delle deliberazioni
1. Il Consiglio Federale è convocato:
a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
b) quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno sette
dei suoi componenti;
2. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il
Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Possono, altresì, essere invitati dal Presidente a partecipare
alle riunioni, senza diritto a voto, esperti in materie poste
all'ordine del giorno. Partecipano di diritto, con voto consultivo,
i rappresentanti della FIF eletti nei Consigli degli organismi
internazionali.
4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte nel corso
dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti
il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 7 consiglieri.
5. Il voto non è delegabile.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta
la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto
di chi presiede la riunione.
Articolo 29 - Competenze del Consiglio Federale
1. Il Consiglio Federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea,
è l'organo di gestione, normativo, di indirizzo generale
e di amministrazione della FIF
2. In particolare:
a) realizza i fini di cui all'articolo 1 del presente statuto;
b) approva, su proposta del Presidente, il bilancio di previsione
e le variazioni in corso di esercizio;
c) emana, modifica ed abroga i regolamenti federali; (il Regolamento
di disciplina ed il Regolamento di lotta al doping devono essere
sottoposti all'approvazione del CONI);
d) ratifica i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente
e quelli deliberati dal Consiglio di Presidenza;
e) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, il
riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande
di affiliazione delle società ed associazioni sportive;
f) nomina i quattro rappresentanti, dei quali almeno uno deve
essere atleta ed almeno uno tecnico sportivo, per la composizione
del collegio elettorale per l'elezione del Presidente del CONI
e dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali nella
Giunta Nazionale del CONI;
g) designa, su proposta del Presidente, i nomi dei membri d'onore
a vita da proporre alla Assemblea Nazionale;
h) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine
del giorno delle Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria;
i) nomina, nei casi previsti, i delegati regionali e provinciali;
j) nomina, su proposta del Presidente, per ogni anno sportivo
con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi
di giustizia;
k) concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento;
l) elegge, nel suo seno, tre consiglieri federali quali componenti
del Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo articolo
32;
m) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione
autentica delle norme federali;
n) delibera sulla organizzazione dei servizi e degli uffici, e
sulla consistenza degli organici.
Articolo 30 - Decadenza del Consiglio Federale
1. Il Consiglio Federale decade:
a) per dimissioni del Presidente.
In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Presidente
e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per
l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente dimissionario,
fino all'espletamento, per il rinnovo delle cariche, dell'Assemblea
straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 giorni
ed avere luogo al massimo nei successivi 30 giorni.
b) per impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla
carica del Presidente.
In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Consiglio
Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al
Vicepresidente vicario che provvederà all'espletamento
dell'ordinaria amministrazione ed alla convocazione dell'Assemblea
straordinaria, negli stessi termini previsti al precedente punto
a). Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vicepresidente vicario,
subentrerà l'altro Vicepresidente.
c) per dimissioni contemporanee della metà più uno
dei consiglieri federali.
In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio
Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione
sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà
essere convocata e tenuta negli stessi termini sub a) per il rinnovo
delle cariche.
d) per vacanze verificatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente
nell'arco del quadriennio olimpico della metà più
uno dei consiglieri federali.
In tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio Federale
ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione
sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà
essere convocata e tenuta negli stessi termini sub a) per l'elezione
dei soli 13 consiglieri.
e) per mancata approvazione da parte dell'Assemblea del conto
consuntivo a seguito di deliberazione assembleare assunta con
la metà più uno dei voti disponibili, esistenti
sul territorio nazionale.
In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Presidente
e del Consiglio Federale, i quali resteranno in prorogatio per
l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea straordinaria,
da convocarsi e tenersi, per il rinnovo delle cariche, nei termini
di cui al punto a).
f) la decadenza del Consiglio Federale non si estende agli organi
di giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali
sono irrevocabili.
Articolo 31 - Integrazione del Consiglio Federale
1. Nei casi di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica
o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del
Consiglio Federale in numero tale da non dare luogo a decadenza
dell'intero organo, vengono sostituiti, fino ad un massimo di
6 dai primi dei non eletti nell'ultima Assemblea, e a parità
di voti dai più anziani di età, purché questi
ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti
dall'ultimo eletto.
2. Per le vacanze non colmabili a norma del comma precedente,
l'integrazione del Consiglio nella sua consistenza numerica compete
all'Assemblea straordinaria da convocarsi dal Consiglio stesso
entro 60 giorni e da svolgersi entro 30 giorni successivi.
3. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità del
Consiglio, la copertura dei posti vacanti avverrà in occasione
della prima Assemblea utile dopo l'evento che ha causato la vacanza.
4. Nel caso in cui l'integrazione in questione dovesse avvenire
nell'anno di convocazione della Assemblea Nazionale ordinaria,
i termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, solo
ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, fino
a farli coincidere con l'Assemblea ordinaria che, nel caso di
specie, dovrà comunque prevedere una parte straordinaria
elettiva.
Articolo 32 - Il Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente,
dai due Vicepresidenti e da tre membri del Consiglio Federale
eletti nel proprio ambito, dei quali almeno uno appartenente alla
componente atleti ed uno alla componente tecnici.
2. Funge da segretario il Segretario Generale della Federazione,
o un suo delegato, senza diritto a voto.
3. Il Consiglio di Presidenza è organo di attuazione delle
deliberazioni del Consiglio Federale. Può adottare deliberazioni
in via d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio
Federale, che dovranno essere sottoposte a ratifica da questo
ultimo nella sua prima riunione utile.
4. In particolare:
a) formula proposte di revisione o modifica dello statuto e dei
regolamenti, e le sottopone al Consiglio Federale;
b) esercita, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
Federale, il controllo sui Comitati Regionali e Provinciali, sottoponendo
al Consiglio Federale l'adozione di specifici provvedimenti;
c) può formulare proposte al Consiglio federale in ordine
ai provvedimenti di sua competenza.
5. Il Consiglio di Presidenza esercita, altresì, i poteri
delegati dal Consiglio Federale con le limitazioni specificate
nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e purché
non di competenza esclusiva.
6. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a
maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 4 membri compreso
il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente
Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede
la riunione.
7. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente,
in ogni momento, anche con breve preavviso.
Articolo 33 - Il Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente,
da due componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea
Nazionale. Tutti i componenti devono essere iscritti al Registro
dei Revisori contabili. Il Collegio rimane in carica quattro anni
in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso
di proscioglimento del Consiglio Federale.
2. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente
suffragati assumono la carica di membri effettivi, il terzo ed
il quarto quello di membri supplenti.
3. In caso di parità di voti, precederà in graduatoria
il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità,
il più anziano di età.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno una
volta ogni tre mesi e delibera a maggioranza assoluta.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono
alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione e a tal
fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale.
6. I membri supplenti intervengono alle sedute degli organi deliberanti
nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale
è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare
alla Segreteria Generale, per i conseguenti adempimenti, la propria
assenza dalla riunione.
7. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi,
nel corso di un esercizio finanziario, a due riunioni del Collegio
o a due riunioni degli organi deliberanti o che non assista alle
assemblee, decade dall'ufficio.
8. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori
contabili è causa di automatica decadenza dall'ufficio.
9. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è
assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano.
10. In caso di sostituzione dei revisori effettivi, si provvede
all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i
membri supplenti, in ordine di età, i quali restano in
carica fino alla prima assemblea utile, che deve provvedere all'elezione
dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione
del Collegio.
11. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni
di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire
il funzionamento dell'organo, si provvede all'elezione dei membri
mancanti in un'Assemblea straordinaria da indirsi entro 60 giorni
e da tenersi nei successivi 30 giorni.
12. Il mandato dei revisori eletti in sostituzione scade comunque
al termine del quadriennio olimpico, unitamente agli altri componenti.
Articolo 34 - Compiti del Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo di
legittimità sulla gestione finanziaria della Federazione
ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità
e qualsiasi altro atto di amministrazione della Federazione e
dei suoi organi, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale
ed alla Assemblea. Redige una relazione al bilancio preventivo
ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione
al bilancio stesso.
Appronta la relazione che correda la parte finanziaria della relazione
relativa alla gestione federale da sottoporre per l'approvazione
all'Assemblea Nazionale.
Verifica almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture
contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei titoli di
proprietà e dei valori.
Vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
Esamina i conti resi dai Delegati regionali e Provinciali nella
loro veste di funzionari delegati.
2. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige
un processo verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze
e delle deliberazioni.
I revisori dei conti effettivi possono anche individualmente di
propria iniziativa o per delega del Presidente compiere ispezioni
e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le
strutture periferiche della Federazione previa comunicazione al
Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti
rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente
rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle
al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti
di competenza.
SEZIONE 2 - ORGANI TERRITORIALI
Articolo 35 - Organi
1. Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare
la pratica del Futsal, il Consiglio Federale istituisce organi
territoriali che, nell'ambito del proprio territorio, rappresentano
la FIF.
2. L'organizzazione territoriale è articolata su base regionale
in Comitati e Delegazioni Regionali e su base provinciale in Delegazioni
Provinciali.
3. L'ambito di competenza delle strutture territoriali della FIF
coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica
Italiana.
4. A seguito della deliberazione del CONI n. 514 del 28 aprile
1989 nelle province di Trento e Bolzano vengono istituiti due
separati organi provinciali con funzioni uguali a quelle attribuite
nelle altre regioni agli organi regionali.
5. Il Consiglio Federale, nelle regioni ove esistano almeno dieci
affiliati con diritto a voto, istituisce il Comitato Regionale
e ne convoca la prima assemblea elettiva.
6. Il Comitato Regionale opera con autonomia finanziaria, gestionale
e amministrativo-contabile. Il bilancio del Comitato Regionale
è soggetto al controllo previsto dal Regolamento di Amministrazione
della FIF.
7. Il Consiglio Federale nomina, nel caso di cui al precedente
comma 6, un Revisore dei Conti iscritto ai competenti albi professionali,
al quale compete un'indennità di funzione annualmente deliberata
dal Consiglio Federale.
8. Sono organi del Comitato Regionale:
a) l'Assemblea Regionale;
b) il Presidente Regionale;
c) il Consiglio Regionale;
d) il Revisore dei Conti.
Articolo 36 - L'Assemblea Regionale
1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo territoriale
del Comitato Regionale: ad essa spettano poteri deliberativi limitatamente
alle competenze riconosciute dal presente statuto alle strutture
territoriali della FIF.
È indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata
dal Presidente Regionale.
L'Assemblea Regionale è composta:
a) dai Presidenti degli affiliati con sede nel territorio della
regione aventi diritto a voto o da loro delegati;
b) dai delegati degli atleti, eletti su base regionale, come specificato
all'articolo 22 del presente statuto;
c) dai delegati dei tecnici sportivi, eletti su base regionale,
come specificato all'articolo 22 del presente statuto.
2. La partecipazione con diritto a voto è riconosciuta
agli affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di svolgimento
dell'Assemblea e che in tale periodo abbiano svolto attività
agonistica, promozionale o amatoriale.
E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a coloro ai quali
siano stati inflitti provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione
ed alle Società che non siano in regola con il versamento
delle quote associative di affiliazione.
3. Partecipano, inoltre, senza diritto a voto, gli altri affiliati,
il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale,
i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i componenti
degli organi di giustizia, il Presidente Regionale, i componenti
del Consiglio Regionale, il Revisore dei Conti Regionale, nonché
coloro che il Consiglio Regionale o il Presidente ritengano opportuno
invitare.
4. Possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti degli affiliati
aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o, in
caso di impedimento dei medesimi, ai dirigenti che li sostituiscono,
in numero di una.
5. In caso di impedimento da parte del delegato dell'atleta o
da parte del delegato del tecnico intervengono con diritto a voto
i primi dei non eletti di ciascuna categoria.
6. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale,
i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i membri degli
organi di giustizia, il Presidente Regionale, i componenti del
Consiglio Regionale, il Revisore dei Conti Regionale e gli arbitri
effettivi non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato
né direttamente né per delega.
7. L'Assemblea Regionale è ordinaria, ordinaria elettiva,
straordinaria.
8. L'Assemblea Regionale ordinaria deve essere convocata una volta
all'anno, entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione
del conto consuntivo.
9. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva per il rinnovo delle
cariche federali deve essere convocata entro il 30 aprile dell'anno
successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi.
10. L'Assemblea Regionale straordinaria deve essere indetta sia
nell'ipotesi prevista dall'art. 18, punto 2 lettera a), sia a
seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno
la metà più uno degli aventi diritto a voto, i quali
rappresentino non meno di 1/3 del totale regionale dei voti, ovvero
su richiesta della metà più uno dei componenti il
Consiglio Regionale.
11. L'Assemblea Regionale viene convocata dal Presidente Federale
nel caso in cui si debba procedere per la prima volta all'elezione
del Consiglio Regionale, e comunque quando il Comitato Regionale
sia stato retto nel periodo immediatamente precedente da un Delegato
Regionale.
Articolo 37 - Convocazione e validità delle assemblee
1. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 17 del presente statuto.
Articolo 38 - Attribuzioni delle assemblee regionali
1. Le attribuzioni delle assemblee regionali ordinarie sono:
a) procedere alla approvazione del conto consuntivo, comprensivo
della relazione sulla gestione predisposta dal Presidente ed approvata
dal Consiglio Regionale, e di quella del Revisore dei Conti;
b) eleggere con votazioni separate e successive:
- il Presidente Regionale;
- i componenti il Consiglio Regionale;
c) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Le attribuzioni delle assemblee nazionali straordinarie sono:
a) eleggere, con votazioni separate successive, nelle ipotesi
previste nel presente statuto, di vacanze verificatesi prima della
fine quadriennale del mandato, il Presidente Regionale, l'intero
Consiglio Regionale decaduto ovvero singoli membri venuti a mancare
per qualsiasi motivo;
b) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Regionale straordinaria, previo rispetto delle
modalità e procedure richieste dal presente statuto per
la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza
di una Assemblea Regionale ordinaria.
Articolo 39 - Il Presidente Regionale
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale a maggioranza
di voti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale
ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del
funzionamento generale del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea
Regionale.
3. E' responsabile, nei confronti del Consiglio Federale, del
funzionamento del Comitato Regionale e dell'impiego dei fondi
assegnati dalla FIF per le spese di funzionamento del Comitato
stesso.
4. Rappresenta ai fini sportivi la FIF nella regione ed in particolare
garantisce la funzionalità dei campionati e delle altre
strutture e settori federali assegnati dal Consiglio Federale.
5. Controlla l'operato di tutti gli organi con esclusione di quelli
di giustizia e del Revisore dei Conti, firma gli atti, può
delegarne la firma, convoca e presiede il Consiglio Regionale
previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione
delle deliberazioni adottate.
6. Convoca, altresì, l'Assemblea Regionale, salvi i casi
espressamente previsti dal presente statuto.
7. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza,
in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti,
ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre
le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Regionale, nella
sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso
dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti sia stata
tale da legittimare l'intervento.
8. Il Presidente è coadiuvato da un vicepresidente.
9. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente,
le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
10. In caso di assenza o di impedimento definitivo, il Vicepresidente
che ha assunto la reggenza provvisoria del Comitato Regionale
è tenuto a convocare, entro 60 giorni, l'Assemblea Straordinaria
per il rinnovo delle cariche; essa deve effettivamente avere luogo
nei 30 giorni successivi.
Articolo 40 - Il Consiglio Regionale
1. Il Consiglio Regionale è composto:
- dal Presidente Regionale
- da consiglieri regionali nel seguente numero:
a) quattro membri in rappresentanza della componente affiliati
se questi sono in numero non superiore a 25;
b) sei membri in rappresentanza della componente affiliati se
questi sono in numero compreso tra 26 e 50;
c) otto membri in rappresentanza della componente affiliati se
questi sono in numero superiore a 50;
d) un membro in rappresentanza della componente atleti ed uno
in rappresentanza della componente tecnici, se gli affiliati sono
in numero non superiore a 50;
e) due membri in rappresentanza della componente atleti ed uno
in rappresentanza della componente tecnici, se gli affiliati sono
in numero superiore a 50;
2. Le componenti del Consiglio Regionale sono elette:
a) il Presidente Regionale dall'Assemblea Regionale;
b) i membri di cui al comma 1. lettera a) o b) o c), dai Presidenti
degli affiliati;
c) i membri di cui al comma 1. lettera d) o e), dai delegati della
componente atleti e della componente tecnici, di cui all'articolo
22 del presente statuto.
3. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Regionale elegge,
a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, un Vicepresidente
scegliendolo fra i consiglieri.
4. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano con voto
consultivo i Delegati Provinciali ed i Consiglieri Federali della
regione; partecipa inoltre il Revisore dei Conti nominato dal
Consiglio Federale.
5. I consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano
parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono
automaticamente dalla carica.
6. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata,
il Consiglio Regionale dura in carica per l'intero quadriennio
olimpico.
7. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione
del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni,
per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni stabilite nel presente statuto per
il Consiglio Federale.
Articolo 41 - Competenze del Consiglio Regionale
1. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la
gestione dell'attività federale nell'ambito regionale,
secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale, curando
in particolare modo:
a) La propaganda e la promozione nella regione della disciplina
del Futsal e la costituzione di società ed associazioni
sportive;
b) L'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale,
con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle
norme amministrative stabilite dal Regolamento di Amministrazione
della FIF;
c) La rigida osservanza, da parte degli affiliati e dei tesserati,
delle norme statutarie e regolamentari nonché delle disposizioni
federali;
d) L'invio al Consiglio Federale, alla fine di ciascun anno solare,
di una relazione scritta sull'attività svolta nella regione;
e) La predisposizione e l'approvazione del bilancio di previsione
annuale, da effettuare entro il 30 ottobre dell'anno precedente
a quello di riferimento del bilancio stesso, e le eventuali variazioni
nel corso dell'esercizio, da trasmettere alla FIF entro 15 giorni
dall'approvazione.
Articolo 42 - Compiti del Revisore dei Conti
1. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 34 del presente statuto.
Articolo 43 - Il Delegato Regionale
1. Nelle regioni dove non sussistano le condizioni di cui all'articolo
35, comma 5 del presente statuto per l'istituzione del Comitato
Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato al fine della
promozione della Futsal nella regione e per lo svolgimento delle
attività federali ufficiali.
2. L'incarico è annuale e può essere rinnovato.
3. Il Delegato Regionale deve inviare, entro il 31 marzo di ciascun
anno, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato
per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni
di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del
Delegato Regionale.
Articolo 44 - Il Delegato Provinciale
1. Il Consiglio Federale, sentito il Presidente o Delegato Regionale,
nomina il Delegato Provinciale, che rappresenta la FIF nei confronti
degli Enti Locali e del CONI Provinciale.
2. L'incarico è annuale e può essere rinnovato.
3. Il Delegato Provinciale deve inviare, entro il 31 marzo di
ciascun anno, per il tramite del Presidente o Delegato Regionale,
che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito
del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le
opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
4. Il Delegato Provinciale partecipa, con voto consultivo, alle
riunioni del Consiglio Regionale.
5. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del
Delegato Provinciale.
SEZIONE 3 - ORGANI Dl GIUSTIZIA
Articolo 45 - Principi informatori della giustizia federale
1. La Giustizia Federale è amministrata in base al regolamento
di disciplina deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi
dello statuto e delle leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione
del CONI.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme
contenute nello Statuto, nei vari regolamenti federali, nonché
l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico
sportivo, prima tra tutti l'esigenza di una particolare tutela
da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa
opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" ed
all'uso di sostanze vietate sono garantiti con la istituzione
di specifici organi di giustizia e di disciplina aventi competenza,
di primo e di secondo grado, su tutto il territorio Nazionale.
3. Sono istituiti altresì in primo grado organi con competenza
territoriale Regionale.
4. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i
provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti
il diritto di difesa nonché la possibilità di revisione
di giudizio nei casi previsti dal Regolamento Disciplina.
5. I componenti degli organi di giustizia sono nominati, per la
durata di una stagione sportiva, dal Consiglio Federale su proposta
del Presidente. L'incarico può essere rinnovato.
6. Restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non
decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino
la decadenza del Consiglio Federale che ha provveduto alla loro
nomina.
7. La ricusazione del giudice è possibile secondo quanto
previsto dal Regolamento Disciplina.
8. Devono, altresì, essere disciplinate l'astensione dei
giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il
concorso delle une e delle altre.
9. Deve essere sancita la provvisoria esecutorietà delle
decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice
di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di
gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione
della decisione impegnata.
10. Per quel che concerne, infine, la sospensione cautelare, il
relativo provvedimento può essere assunto nel corso del
procedimento dal giudice investito, anche a seguito di richiesta
del Procuratore Federale. Deve contenere la motivazione, la fissazione
della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli
elementi a carico e a favore dell'indagato, pena la nullità
del procedimento medesimo.
Articolo 46 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
1. Le controversie che contrappongono la FIF a soggetti affiliati
e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva,
alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita
presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i
ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni
non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale,
con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare
che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120
giorni.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte,
ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza
della FIF, ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. L'istanza deve essere
proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante
sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado
o comunque non soggetta ad impugnazione.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia
può essere sottoposta, ad istanza della FIF ovvero ad istanza
dell'affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso
la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione
e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati
o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali
nell'ambito della FIF.
Articolo 47 - Organi di giustizia
1. Gli Organi di giustizia sono:
A) La Corte d'Appello Federale.
La C.A.F. è composta da un Presidente, da due membri effettivi
e due supplenti. Si avvale di un rappresentante del settore arbitrale
quale consulente ai fini tecnico-regolamentari.
La commissione, presieduta dal Presidente o da un suo delegato,
è regolarmente costituita con la presenza di 3 componenti
e delibera a maggioranza dei presenti.
La C.A.F. esercita la funzione di giudice di appello sulle decisioni
adottate dalla Commissione Disciplinare in giudizio di primo grado.
La C.A.F. è competente in materia di riabilitazione, che
può essere concessa quando siano decorsi cinque anni dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta
in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante
di buona condotta.
La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro
effetto della condanna.
B) La Commissione Disciplinare Ricorsi.
La C.D.R. è composta da un Presidente, da due membri effettivi,
da quattro supplenti. Si avvale di un rappresentante del settore
arbitrale quale consulente ai fini tecnico-regolamentari. La commissione,
presieduta dal Presidente o dal suo delegato, è regolarmente
costituita con la presenza di 3 componenti e delibera a maggioranza
dei presenti.
La commissione disciplinare decide, in grado di appello, sui provvedimenti
disciplinari adottati o confermati dal giudice sportivo Nazionale
o Regionale contro i quali sia stato proposto ricorso. Decide
inoltre in giudizio di primo grado, stabilendo le relative sanzioni
su atto di deferimento del procuratore Federale in materia di
lealtà e correttezza sportiva e in materia di illecito
sportivo.
C) Il Giudice Sportivo Nazionale.
Il Giudice Sportivo Nazionale, quale organo giudicante monocratico
di primo grado è competente in prima istanza in materia
di irregolarità di svolgimento delle gare; in materia di
posizione irregolare di giocatori che abbiano partecipato a gare;
in materia di sanzioni nei confronti delle società e dei
tesserati nonché degli arbitri.
D) Il Giudice Sportivo Regionale.
Il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale competente,
nomina per la durata di un anno sportivo, in ogni regione, un
giudice sportivo Regionale, quale organo monocratico dì
prima istanza con le competenze del G.S.N. limitatamente alle
gare di competenza Regionale.
E) Il Procuratore Federale.
Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti
gli organi della giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore
Federale, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente
ed il cui ufficio è composto dal procuratore Federale stesso,
da sostituti e da eventuali collaboratori.
2. Il Consiglio Federale può nominare, con lo stesso procedimento
con il quale viene nominato il titolare, uno o più sostituti
del giudice sportivo Nazionale e del giudice sportivo Regionale.
Al Giudice Sportivo sostituto può essere delegata, dal
giudice sportivo titolare, la competenza su particolari campionati.
SEZIONE 4 - ALTRI ORGANISMI
Articolo 48 - La Segreteria Generale
1. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere
gli uffici della Federazione. Il personale addetto agli stessi
uffici dipende gerarchicamente dal Segretario, che ne assume la
responsabilità quanto al funzionamento e all'efficienza.
2. Il Segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni
degli organi nazionali.
3. Il Segretario della Federazione svolge altresì le funzioni
di segretario delle assemblee nazionali, del Consiglio Federale
e del Consiglio di Presidenza, e redige i verbali delle riunioni
degli organi predetti.
4. Il Segretario Generale non può ricoprire altre cariche
nell'ambito federale.
Articolo 49 - Commissione tesseramento
1. La commissione ha competenza sulle questioni in materia dì
tesseramento, svincolo, nulla osta; decide su istanza degli associati
ovvero su richiesta dell'ufficio tesseramento. Svolge altresì
funzioni consultive dello stesso ufficio.
2. La composizione, il funzionamento e le procedure sono stabilite
da apposito regolamento.
TITOLO IV - ELETTORATO ATTIVO ED ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI
Articolo 50 - Elettorato attivo
1. I requisiti richiesti per l'elettorato attivo sono:
a) Avere raggiunto la maggiore età alla data di svolgimento
dell'Assemblea
b) Essere tesserato alla FIF alla data di svolgimento dell'Assemblea
Articolo 51 - Requisiti di eleggibilità
1. Sono eleggibili alla carica di Presidente Federale e di consigliere
federale eletto dalla componente affiliati i tesserati della FIF
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani maggiorenni;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per
reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero
a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore
ad un anno;
c) non avere riportato, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione,
squalifiche a tempo od inibizioni sportive complessivamente superiori
ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del
CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) per l'elezione alla carica di Presidente Federale essere o
essere stati tesserati alla FIF per almeno due anni alla data
di convocazione dell'Assemblea;
e) per l'elezione a tutte le altre cariche essere tesserati alla
FIF alla data di presentazione della candidatura.
2. Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori
dei conti coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti
di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c);
3. Sono eleggibili alla carica di consigliere federale eletto
dalla componente atleti, gli atleti in attività o che siano
stati tesserati per almeno due anni alla FIF, in possesso dei
requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c).
4. Sono eleggibili alla carica di consigliere federale eletto
dalla componente tecnici, i tecnici in attività o che siano
stati per almeno due anni tesserati alla FIF, in possesso dei
requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c).
5. L'assunzione di cariche elettive, tranne quella di revisore
dei conti, è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi
spese determinati, secondo le modalità specificate nel
Regolamento di amministrazione della FIF
6. E' richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili
dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
7. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, o il venire
meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di
cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza dalla
carica.
8. E' in eleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione
dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze
o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle
attività sportive.
Articolo 52 - Incompatibilità
1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile
con qualsiasi altra carica Federale elettiva centrale e periferica.
2. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi
altra carica Federale e sociale. La carica di Presidente e di
consigliere Federale è, altresì, incompatibile con
qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi
riconosciuti dal CONI.
3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con
tutte le cariche federali elettive e di nomina centrali e periferiche,
nonché con ogni altra carica sociale.
4. Le cariche di componenti di organi di giustizia, previste dal
presente statuto, sono incompatibili con tutte le altre cariche
federali elettive e di nomina centrali e periferiche, nonché
con ogni altra carica sociale.
5. La qualifica di arbitro effettivo è incompatibile con
qualsiasi altra carica sociale e Federale elettiva e di nomina
centrale e periferica, nonché con la qualifica di tecnico.
6. La qualifica di atleta è incompatibile con qualsiasi
altra carica sociale.
7. La qualifica di tecnico è incompatibile con qualsiasi
altra carica sociale.
8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle
situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare
per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni
dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione
si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta
posteriormente.
Articolo 53 - Durata delle cariche
1. Le cariche federali assunte per elezione hanno una durata dì
4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico,
anche nei casi di nuove elezioni infra-quadriennali indette per
ricostituire totalmente o parzialmente gli organi di cui fanno
parte.
Articolo 54 - Candidature e compilazione delle liste
1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali
elettive debbono porre la propria candidatura elencando specificatamente
le cariche per le quali intendono candidarsi.
2. Le candidature devono pervenire, sottoscritte in originale,
almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea alla Segreteria
Generale della FIF se trattasi di carica centrale, ovvero al competente
Comitato Regionale se trattasi di cariche periferiche, con le
seguenti modalità:
a) consegna di lettera a mano nelle ore d'ufficio con immediata
annotazione sul protocollo generale;
b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale
nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede
il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna.
3. L'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità,
a pena di revocabilità, il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 51 del presente statuto.
4. Nei casi di Assemblea Straordinaria previsti dallo statuto
il termine di cui al precedente comma 2. viene ridotto a 10 giorni.
5. Delle candidature, proposte come da procedure, vengono compilate
apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico,
alle quali va data pubblicità a norma dei regolamenti federali.
TITOLO V - CONTROVERSIE
Articolo 55 - Vincolo di giustizia
1. I provvedimenti adottati dagli organi della FIF hanno, nell'ambito
dell'ordinamento sportivo, piena e definitiva efficacia nei confronti
di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati non possono adire altre autorità
che non siano quelle federali per la risoluzione dì controversie
dì qualsiasi natura connesse all'attività espletata
nell'ambito della FIF.
3. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro
attività, assumono l'impegno ad accettare la piena e definitiva
efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni
particolari adottati dalla FIF, dai suoi organi e soggetti delegati
nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva
e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed
economico.
4. Salvo i casi in cui, per particolari e giustificati motivi,
il Consiglio Federale conceda deroga al vincolo di giustizia,
ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo
di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino
alla misura della revoca dell'affiliazione, per le società
ed associazioni sportive, e della radiazione per le persone fisiche.
5. Il Consiglio Federale, entro 60 giorni dal ricevimento della
richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa,
dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma,
l'autorizzazione si intende concessa.
7. Il diniego alla concessione della deroga al vincolo di giustizia
deve essere, in ogni caso, motivato.
Articolo 56 - Clausola compromissoria e collegio arbitrale
1. Le controversie tra società, organismi, tesserati o
persone affiliate, che siano derivanti dall'attività sportiva
e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia
Federale sono devolute, in via esclusiva, alla competenza di un
collegio arbitrale, che deciderà in maniera inappellabile
da amichevole compositore secondo quanto stabilito dalle norme
del regolamento di disciplina.
2. Il collegio arbitrale è costituito da un Presidente
e da due componenti designati uno ciascuno dalle parti direttamente
interessate alla risoluzione della controversia. Il Presidente
è nominato di comune accordo dalle parti.
In caso dì mancato accordo, il Presidente verrà
designato dal Presidente della C.A.F. Ove una delle parti non
abbia nominato il proprio arbitro nel termine indicato, vi provvederà
il Presidente della C.A.F.
Il collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo
di conciliazione. Se le parti si conciliano viene redatto verbale
sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali;
altrimenti il collegio arbitrale dispone sull'istruzione della
controversia.
Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione
del collegio arbitrale, salvo proroghe non superiori a 30 giorni;
per l'esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla
sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria
Generale della FIF che provvede a darne tempestiva comunicazione
ufficiale alle parti.
TITOLO VI - NORME FINALI
Articolo 57 - Regolamenti federali
1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate
da regolamenti.
2. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio
Federale e, limitatamente al Regolamento di giustizia e disciplina
ed il Regolamento di lotta al doping, perché abbiano efficacia
devono essere sottoposti all'approvazione del CONI, secondo le
norme vigenti, e pubblicati negli atti ufficiali.
Articolo 58 - Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione le assemblee regionali elettive
devono svolgersi in una data che garantisca la partecipazione
dei nuovi organi alle assemblee periferiche del CONI.
Il Presidente